Disciplina delle forme pensionistiche complementari
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Preambolo
1Ambito di applicazione e definizioni
2Destinatari
3Istituzione delle forme pensionistiche complementari
4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo.
5Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza
5-bis Funzioni fondamentali.
5-ter Gestione dei rischi.
5-quater Funzione di revisione interna.
5-quinquies Funzione attuariale.
5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.
5-septies Esternalizzazione.
5-octies Politica di remunerazione.
5-novies Valutazione interna del rischio.
5-decies Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h.
6Regime delle prestazioni e modelli gestionali
6-bis Trasparenza degli investitori istituzionali.
7Depositario
7-bisMezzi patrimoniali
8Finanziamento
9Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
10Misure compensative per le imprese
11Prestazioni
12Fondi pensione aperti
13Forme pensionistiche individuali
13-bis Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
13-ter Informazioni ai potenziali aderenti.
13-quater Informazioni periodiche agli aderenti.
13-quinquies Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
13-sexies Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite.
13-septies Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.
14Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
14-bis Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro.
14-ter Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro.
15Vicende del fondo pensione
15-bisOperatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
15-terOperatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
15-quaterSegreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
15-quinquiesForme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
16Contributo di solidarietà
17Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
17-bis Bilanci e rendiconti.
18Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF.
19Compiti della COVIP
19-bis Abusiva attività di forma pensionistica.
19-terFalse informazioni
19-quaterSanzioni amministrative
19-quinquies Procedura sanzionatoria.
20Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
21Abrogazioni e modifiche
22Disposizioni finanziarie
23Entrata in vigore e norme transitorie

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 19-quinquies

Articolo 19-quinquies
Procedura sanzionatoria

1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione è redatto apposito verbale.
3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne da' menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione puo' essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:
a) la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile;
b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.
6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno.
7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.
8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.