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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-sexies
Articolo 13-sexies
Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite
1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione.
2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.
3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.