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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 5-quinquies
Articolo 5-quinquies
Funzione attuariale
1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:
a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.