Disciplina delle forme pensionistiche complementari
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Preambolo
1Ambito di applicazione e definizioni
2Destinatari
3Istituzione delle forme pensionistiche complementari
4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo.
5Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza
5-bis Funzioni fondamentali.
5-ter Gestione dei rischi.
5-quater Funzione di revisione interna.
5-quinquies Funzione attuariale.
5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.
5-septies Esternalizzazione.
5-octies Politica di remunerazione.
5-novies Valutazione interna del rischio.
5-decies Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h.
6Regime delle prestazioni e modelli gestionali
6-bis Trasparenza degli investitori istituzionali.
7Depositario
7-bisMezzi patrimoniali
8Finanziamento
9Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
10Misure compensative per le imprese
11Prestazioni
12Fondi pensione aperti
13Forme pensionistiche individuali
13-bis Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
13-ter Informazioni ai potenziali aderenti.
13-quater Informazioni periodiche agli aderenti.
13-quinquies Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
13-sexies Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite.
13-septies Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.
14Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
14-bis Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro.
14-ter Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro.
15Vicende del fondo pensione
15-bisOperatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
15-terOperatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
15-quaterSegreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
15-quinquiesForme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
16Contributo di solidarietà
17Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
17-bis Bilanci e rendiconti.
18Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF.
19Compiti della COVIP
19-bis Abusiva attività di forma pensionistica.
19-terFalse informazioni
19-quaterSanzioni amministrative
19-quinquies Procedura sanzionatoria.
20Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
21Abrogazioni e modifiche
22Disposizioni finanziarie
23Entrata in vigore e norme transitorie

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 15-quater

Articolo 15-quater
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
La COVIP puo' utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:
a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;
b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.
1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate.
1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e
sui depositari
di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147
.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo' concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
1-octies. La COVIP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;
b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.
2. La COVIP è l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorita' dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita' dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che
effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero
svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi
degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5
.
2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;
b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;
c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonché dalle autorità e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.