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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-bis
Articolo 13-bis
Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:
a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;
b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
c) le informazioni sul profilo di investimento;
d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;
f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;
h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
l) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.
2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.
3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.