Menu
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-quater
Articolo 13-quater
Informazioni periodiche agli aderenti
1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».
2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;
c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.