Disciplina delle forme pensionistiche complementari
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Preambolo
1Ambito di applicazione e definizioni
2Destinatari
3Istituzione delle forme pensionistiche complementari
4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo.
5Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza
5-bis Funzioni fondamentali.
5-ter Gestione dei rischi.
5-quater Funzione di revisione interna.
5-quinquies Funzione attuariale.
5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.
5-septies Esternalizzazione.
5-octies Politica di remunerazione.
5-novies Valutazione interna del rischio.
5-decies Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h.
6Regime delle prestazioni e modelli gestionali
6-bis Trasparenza degli investitori istituzionali.
7Depositario
7-bisMezzi patrimoniali
8Finanziamento
9Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
10Misure compensative per le imprese
11Prestazioni
12Fondi pensione aperti
13Forme pensionistiche individuali
13-bis Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
13-ter Informazioni ai potenziali aderenti.
13-quater Informazioni periodiche agli aderenti.
13-quinquies Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
13-sexies Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite.
13-septies Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.
14Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
14-bis Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro.
14-ter Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro.
15Vicende del fondo pensione
15-bisOperatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
15-terOperatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
15-quaterSegreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
15-quinquiesForme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
16Contributo di solidarietà
17Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
17-bis Bilanci e rendiconti.
18Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF.
19Compiti della COVIP
19-bis Abusiva attività di forma pensionistica.
19-terFalse informazioni
19-quaterSanzioni amministrative
19-quinquies Procedura sanzionatoria.
20Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
21Abrogazioni e modifiche
22Disposizioni finanziarie
23Entrata in vigore e norme transitorie

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-quater

Articolo 13-quater
Informazioni periodiche agli aderenti

1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».
2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;
c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.