Disciplina delle forme pensionistiche complementari
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Preambolo
1Ambito di applicazione e definizioni
2Destinatari
3Istituzione delle forme pensionistiche complementari
4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo.
5Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza
5-bis Funzioni fondamentali.
5-ter Gestione dei rischi.
5-quater Funzione di revisione interna.
5-quinquies Funzione attuariale.
5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.
5-septies Esternalizzazione.
5-octies Politica di remunerazione.
5-novies Valutazione interna del rischio.
5-decies Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h.
6Regime delle prestazioni e modelli gestionali
6-bis Trasparenza degli investitori istituzionali.
7Depositario
7-bisMezzi patrimoniali
8Finanziamento
9Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
10Misure compensative per le imprese
11Prestazioni
12Fondi pensione aperti
13Forme pensionistiche individuali
13-bis Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
13-ter Informazioni ai potenziali aderenti.
13-quater Informazioni periodiche agli aderenti.
13-quinquies Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
13-sexies Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite.
13-septies Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.
14Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
14-bis Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro.
14-ter Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro.
15Vicende del fondo pensione
15-bisOperatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
15-terOperatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
15-quaterSegreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
15-quinquiesForme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
16Contributo di solidarietà
17Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
17-bis Bilanci e rendiconti.
18Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF.
19Compiti della COVIP
19-bis Abusiva attività di forma pensionistica.
19-terFalse informazioni
19-quaterSanzioni amministrative
19-quinquies Procedura sanzionatoria.
20Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
21Abrogazioni e modifiche
22Disposizioni finanziarie
23Entrata in vigore e norme transitorie

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13

Articolo 13
Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali
di cui al comma 1, lettera b),
costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2
, e la gestione delle stesse
, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.