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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 17-bis
Articolo 17-bis
Bilanci e rendiconti
1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.
2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti.
3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi.
4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.
5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.