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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-quinquies
Articolo 13-quinquies
Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.