Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
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Preambolo
1Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
2Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
3Incentivi per le imprese
4Incentivi per le piccole e medie imprese
5Incentivi per le aree depresse
6Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
7Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali
8Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative
9Proroga di termini
10Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
11Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese
12Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti
13Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
14Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori
15Società per la cartolarizzazione
16Rimborsi automatizzati
17Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria
18Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
19Beni immobili statali
20Servizi pubblici e servizi a rete
21Disposizioni varie in materia fiscale
22Assunzioni di personale
23Riduzioni degli stanziamenti per straordinari
24Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
25Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine
26Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
27Fornitura gratuita dei libri di testo
28Patto di stabilità interno
29Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università
30Revisione delle procedure per investimenti
31Norme particolari per gli enti locali
32Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province
33Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922
34Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
35Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP
36Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
38Pensioni di guerra
39Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap
40Interventi nel settore postale
41Tariffe postali agevolate
42Canone di concessione dovuto dalla RAI
43Ferrovie dello Stato Spa
44ABROGATO
45Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
46Personale del Servizio soccorso stradale ACI
47Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997
48Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici
49Programmi di tutela ambientale
50Rifinanziamento dei programmi di investimento
51Provvedimenti a favore delle cooperative sociali
52Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
53Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici
54Interventi per il settore del commercio
55Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
56Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
57Disposizioni per le zone terremotate
58 Obbligazioni delle società cooperative.
59Prestiti da soci per le cooperative
60Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995
61Programmi di recupero urbano
62Disposizioni per i lavoratori in mobilità
63Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale
64Disposizioni sulla Carbosulcis Spa
65ABROGATO
66ABROGATO
67Incremento delle pensioni sociali
68Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica
69Disposizioni in materia di farmaci
70Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa farmaceutica
71Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
72Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
73Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
74Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali
75Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
76Regolarizzazione contributiva in agricoltura
77Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
78Misure organizzative a favore dei processi di emersione
79Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso
80Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale
81Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
82Applicazione della legge
83Entrata in vigore
Allegati

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Allegato 84

Allegato 84
Allegati

ALLEGATO 1 (Articolo 8 comma 4)
ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETIATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2005
OLI MINERALI
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704
per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con
olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi.


Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo; .
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2),
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (2).
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi (2).
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(1) Le aliquote d riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzone di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono taasate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cerlto, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), inferiore a 21,2 centistkes.
(2) Le aliquote indicate per carbone, colke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.
TABELLA A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRIITE
Impieghi Agevolazione
- -
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia
elettrica con impianti obbligati alla denun-
cia prevista dalle disposizioni che discipli-
nano l'imposta di consumo sull'energia
elettrica:
metano Lire 8,7
per metro cubo
gas di petrolio liquefatti Lire 13.200
per 1.000 chilogrammi
gasolio Lire 32.210
per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, Lire 41.260
naturali per 1.000 chilogrammi
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.
L'agevolazione è accordata:
a) ai combustubili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa arca di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili .... Esenzione.