Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
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Preambolo
1Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
2Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
3Incentivi per le imprese
4Incentivi per le piccole e medie imprese
5Incentivi per le aree depresse
6Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
7Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali
8Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative
9Proroga di termini
10Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
11Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese
12Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti
13Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
14Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori
15Società per la cartolarizzazione
16Rimborsi automatizzati
17Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria
18Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
19Beni immobili statali
20Servizi pubblici e servizi a rete
21Disposizioni varie in materia fiscale
22Assunzioni di personale
23Riduzioni degli stanziamenti per straordinari
24Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
25Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine
26Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
27Fornitura gratuita dei libri di testo
28Patto di stabilità interno
29Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università
30Revisione delle procedure per investimenti
31Norme particolari per gli enti locali
32Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province
33Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922
34Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
35Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP
36Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
38Pensioni di guerra
39Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap
40Interventi nel settore postale
41Tariffe postali agevolate
42Canone di concessione dovuto dalla RAI
43Ferrovie dello Stato Spa
44ABROGATO
45Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
46Personale del Servizio soccorso stradale ACI
47Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997
48Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici
49Programmi di tutela ambientale
50Rifinanziamento dei programmi di investimento
51Provvedimenti a favore delle cooperative sociali
52Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
53Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici
54Interventi per il settore del commercio
55Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
56Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
57Disposizioni per le zone terremotate
58 Obbligazioni delle società cooperative.
59Prestiti da soci per le cooperative
60Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995
61Programmi di recupero urbano
62Disposizioni per i lavoratori in mobilità
63Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale
64Disposizioni sulla Carbosulcis Spa
65ABROGATO
66ABROGATO
67Incremento delle pensioni sociali
68Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica
69Disposizioni in materia di farmaci
70Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa farmaceutica
71Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
72Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
73Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
74Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali
75Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
76Regolarizzazione contributiva in agricoltura
77Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
78Misure organizzative a favore dei processi di emersione
79Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso
80Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale
81Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
82Applicazione della legge
83Entrata in vigore
Allegati

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 35

Articolo 35
Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
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4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. E' confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.