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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 18
Articolo 18
Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, i fondi occorrenti all'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono prelevati dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" istituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e messi a disposizione dei concessionari della riscossione, su apposite contabilità speciali aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione delle somme erogate per l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ivi comprese quelle relative all'acquisizione dei dati sui fondi messi a disposizione dei concessionari della riscossione, nonché sui rimborsi erogati dagli stessi, sono disciplinate con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.