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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 10
Articolo 10
Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".