Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
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Preambolo
1Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
2Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
3Incentivi per le imprese
4Incentivi per le piccole e medie imprese
5Incentivi per le aree depresse
6Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
7Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali
8Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative
9Proroga di termini
10Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
11Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese
12Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti
13Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
14Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori
15Società per la cartolarizzazione
16Rimborsi automatizzati
17Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria
18Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
19Beni immobili statali
20Servizi pubblici e servizi a rete
21Disposizioni varie in materia fiscale
22Assunzioni di personale
23Riduzioni degli stanziamenti per straordinari
24Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
25Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine
26Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
27Fornitura gratuita dei libri di testo
28Patto di stabilità interno
29Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università
30Revisione delle procedure per investimenti
31Norme particolari per gli enti locali
32Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province
33Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922
34Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
35Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP
36Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
38Pensioni di guerra
39Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap
40Interventi nel settore postale
41Tariffe postali agevolate
42Canone di concessione dovuto dalla RAI
43Ferrovie dello Stato Spa
44ABROGATO
45Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
46Personale del Servizio soccorso stradale ACI
47Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997
48Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici
49Programmi di tutela ambientale
50Rifinanziamento dei programmi di investimento
51Provvedimenti a favore delle cooperative sociali
52Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
53Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici
54Interventi per il settore del commercio
55Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
56Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
57Disposizioni per le zone terremotate
58 Obbligazioni delle società cooperative.
59Prestiti da soci per le cooperative
60Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995
61Programmi di recupero urbano
62Disposizioni per i lavoratori in mobilità
63Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale
64Disposizioni sulla Carbosulcis Spa
65ABROGATO
66ABROGATO
67Incremento delle pensioni sociali
68Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica
69Disposizioni in materia di farmaci
70Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa farmaceutica
71Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
72Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
73Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
74Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali
75Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
76Regolarizzazione contributiva in agricoltura
77Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
78Misure organizzative a favore dei processi di emersione
79Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso
80Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale
81Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
82Applicazione della legge
83Entrata in vigore
Allegati

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 71

Articolo 71
Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla
accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovra' essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.