Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 81
Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
-(con l'art. 62, comma 1, lettere d che "il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di
lire 2 miliardi e 400 milioni;"
-(con l'art. 62, comma 1, lettere e che "il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11
miliardi;"
-(con l'art. 62, comma 1, lettere g che "i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;"