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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 9
Articolo 9
Proroga di termini
1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.