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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 52
Articolo 52
Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998. (10)
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