Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
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Preambolo
1Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
2Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
3Incentivi per le imprese
4Incentivi per le piccole e medie imprese
5Incentivi per le aree depresse
6Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
7Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali
8Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative
9Proroga di termini
10Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
11Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese
12Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti
13Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
14Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori
15Società per la cartolarizzazione
16Rimborsi automatizzati
17Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria
18Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
19Beni immobili statali
20Servizi pubblici e servizi a rete
21Disposizioni varie in materia fiscale
22Assunzioni di personale
23Riduzioni degli stanziamenti per straordinari
24Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
25Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine
26Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
27Fornitura gratuita dei libri di testo
28Patto di stabilità interno
29Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università
30Revisione delle procedure per investimenti
31Norme particolari per gli enti locali
32Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province
33Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922
34Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
35Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP
36Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
38Pensioni di guerra
39Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap
40Interventi nel settore postale
41Tariffe postali agevolate
42Canone di concessione dovuto dalla RAI
43Ferrovie dello Stato Spa
44ABROGATO
45Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
46Personale del Servizio soccorso stradale ACI
47Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997
48Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici
49Programmi di tutela ambientale
50Rifinanziamento dei programmi di investimento
51Provvedimenti a favore delle cooperative sociali
52Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
53Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici
54Interventi per il settore del commercio
55Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
56Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
57Disposizioni per le zone terremotate
58 Obbligazioni delle società cooperative.
59Prestiti da soci per le cooperative
60Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995
61Programmi di recupero urbano
62Disposizioni per i lavoratori in mobilità
63Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale
64Disposizioni sulla Carbosulcis Spa
65ABROGATO
66ABROGATO
67Incremento delle pensioni sociali
68Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica
69Disposizioni in materia di farmaci
70Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa farmaceutica
71Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
72Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
73Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
74Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali
75Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
76Regolarizzazione contributiva in agricoltura
77Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
78Misure organizzative a favore dei processi di emersione
79Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso
80Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale
81Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
82Applicazione della legge
83Entrata in vigore
Allegati

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 43

Articolo 43
Ferrovie dello Stato Spa

1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione,
. . .
, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà.
2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
. . .
le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rel- ative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1 gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, puo' optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverra' in ogni caso con un preavviso di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.