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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 36
Articolo 36
Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
"182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".
"182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".
2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.