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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 73
Articolo 73
Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza edi assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto- legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999. Gli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente periodo in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono contenuti nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) presentera', al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.