Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
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Preambolo
1Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
2Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
3Incentivi per le imprese
4Incentivi per le piccole e medie imprese
5Incentivi per le aree depresse
6Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
7Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali
8Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative
9Proroga di termini
10Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
11Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese
12Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti
13Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
14Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori
15Società per la cartolarizzazione
16Rimborsi automatizzati
17Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria
18Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
19Beni immobili statali
20Servizi pubblici e servizi a rete
21Disposizioni varie in materia fiscale
22Assunzioni di personale
23Riduzioni degli stanziamenti per straordinari
24Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
25Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine
26Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
27Fornitura gratuita dei libri di testo
28Patto di stabilità interno
29Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università
30Revisione delle procedure per investimenti
31Norme particolari per gli enti locali
32Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province
33Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922
34Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
35Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP
36Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
38Pensioni di guerra
39Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap
40Interventi nel settore postale
41Tariffe postali agevolate
42Canone di concessione dovuto dalla RAI
43Ferrovie dello Stato Spa
44ABROGATO
45Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
46Personale del Servizio soccorso stradale ACI
47Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997
48Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici
49Programmi di tutela ambientale
50Rifinanziamento dei programmi di investimento
51Provvedimenti a favore delle cooperative sociali
52Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
53Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici
54Interventi per il settore del commercio
55Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
56Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
57Disposizioni per le zone terremotate
58 Obbligazioni delle società cooperative.
59Prestiti da soci per le cooperative
60Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995
61Programmi di recupero urbano
62Disposizioni per i lavoratori in mobilità
63Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale
64Disposizioni sulla Carbosulcis Spa
65ABROGATO
66ABROGATO
67Incremento delle pensioni sociali
68Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica
69Disposizioni in materia di farmaci
70Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa farmaceutica
71Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
72Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
73Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
74Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali
75Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
76Regolarizzazione contributiva in agricoltura
77Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
78Misure organizzative a favore dei processi di emersione
79Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso
80Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale
81Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
82Applicazione della legge
83Entrata in vigore
Allegati

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 19

Articolo 19
Beni immobili statali

01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto
e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge.
2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 2001, N. 136
.
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano
la gestione
e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati
5. E' soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo
, salvo quanto diversamente previsto,
si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi".
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato
. . .
, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione