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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 57
Articolo 57
Disposizioni per le zone terremotate
1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".
"3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".
3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non ancora impegnati.
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.
5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente decreto".