Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
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Preambolo
1Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
2Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
3Incentivi per le imprese
4Incentivi per le piccole e medie imprese
5Incentivi per le aree depresse
6Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
7Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali
8Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative
9Proroga di termini
10Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato
11Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese
12Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti
13Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
14Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori
15Società per la cartolarizzazione
16Rimborsi automatizzati
17Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria
18Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi
19Beni immobili statali
20Servizi pubblici e servizi a rete
21Disposizioni varie in materia fiscale
22Assunzioni di personale
23Riduzioni degli stanziamenti per straordinari
24Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
25Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine
26Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
27Fornitura gratuita dei libri di testo
28Patto di stabilità interno
29Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università
30Revisione delle procedure per investimenti
31Norme particolari per gli enti locali
32Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province
33Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922
34Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
35Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP
36Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
38Pensioni di guerra
39Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap
40Interventi nel settore postale
41Tariffe postali agevolate
42Canone di concessione dovuto dalla RAI
43Ferrovie dello Stato Spa
44ABROGATO
45Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
46Personale del Servizio soccorso stradale ACI
47Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997
48Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici
49Programmi di tutela ambientale
50Rifinanziamento dei programmi di investimento
51Provvedimenti a favore delle cooperative sociali
52Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza
53Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici
54Interventi per il settore del commercio
55Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
56Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
57Disposizioni per le zone terremotate
58 Obbligazioni delle società cooperative.
59Prestiti da soci per le cooperative
60Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995
61Programmi di recupero urbano
62Disposizioni per i lavoratori in mobilità
63Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale
64Disposizioni sulla Carbosulcis Spa
65ABROGATO
66ABROGATO
67Incremento delle pensioni sociali
68Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica
69Disposizioni in materia di farmaci
70Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa farmaceutica
71Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
72Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
73Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori
74Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali
75Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
76Regolarizzazione contributiva in agricoltura
77Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
78Misure organizzative a favore dei processi di emersione
79Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso
80Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale
81Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
82Applicazione della legge
83Entrata in vigore
Allegati

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 78

Articolo 78
Misure organizzative a favore dei processi di emersione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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