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Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 56
Articolo 56
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.
Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997";
"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.
Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997";
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese)";
c) il comma 5-bis è abrogato.
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".