Menu
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 8
Articolo 8
Igiene personale
E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.
92
In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.
Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.