Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Preambolo
1 Trattamento e rieducazione
2Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
3Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
4Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
4-bisDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
5Caratteristiche degli edifici penitenziari
6 Locali di soggiorno e di pernottamento.
7Vestiario e corredo
8Igiene personale
9Alimentazione
10Permanenza all'aperto
11 Servizio sanitario
11-bis Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
12Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
13Individualizzazione del trattamento
13-bis Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
14Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
14-bisRegime di sorveglianza particolare.
14-terReclamo
14-quaterContenuti del regime di sorveglianza particolare
15Elementi del trattamento
15-bis Giustizia riparativa.
16Regolamento dell'istituto
17Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
18Colloqui, corrispondenza e informazione
18-bisColloqui a fini investigativi
18-terLimitazioni e controlli della corrispondenza
19Istruzione
20 Lavoro
20-bisModalità di organizzazione del lavoro
20-ter Lavoro di pubblica utilità
21Lavoro all'esterno
21-bisAssistenza all'esterno dei figli minori
21-terVisite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
22 Determinazione della remunerazione.
23Remunerazione e assegni familiari
24Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
25Peculio
25-bisCommissioni regionali per il lavoro penitenziario
25-ter Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
26Religione e pratiche di culto
27Attività culturali, ricreative e sportive
28Rapporti con la famiglia
29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
30Permessi
30-bisProvvedimenti e reclami in materia di permessi
30-terPermessi premio
30-quaterConcessione dei permessi premio ai recidivi
31 Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
32Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
33 Isolamento
34Perquisizione personale
35 Diritto di reclamo
35-bisReclamo giurisdizionale
35-ter Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
36Regime disciplinare
37Ricompense
38Infrazioni disciplinari
39Sanzioni disciplinari
40Autorità competente a deliberare le sanzioni
41Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
41-bisSituazioni di emergenza
42Trasferimenti
42-bisTraduzioni.
43Dimissione
44Nascite, matrimoni, decessi
45
46Assistenza post-penitenziaria
47Affidamento in prova al servizio sociale
47-bis
47-terDetenzione domiciliare
47-quaterMisure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
47-quinquiesDetenzione domiciliare speciale
47-sexiesAllontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
48Regime di semilibertà
49
50Ammissione alla semilibertà
50-bis
51Sospensione e revoca del regime di semilibertà
51-bisSopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
51-ter Sospensione cautelativa delle misure alternative
51-quater Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
52Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
53Licenze agli internati
53-bisComputo del periodo di permesso o licenza
54Liberazione anticipata
55Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
56
57 Legittimazione alla richiesta di misure
58Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
58-bis
58-terPersone che collaborano con la giustizia
58-quaterDivieto di concessione di benefici
58-quinquies Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.
59Istituti per adulti
60Istituti di custodia preventiva
61Istituti per l'esecuzione delle pene
62Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
63Centri di osservazione
64Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
65Istituti per infermi e minorati
66 Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
67Visite agli istituti
67-bis Visite alle camere di sicurezza.
68Uffici di sorveglianza
69Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
69-bisProcedimento in materia di liberazione anticipata
70Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
70-bisPresidente del tribunale di sorveglianza.
70-terNuove denominazioni.
71Norme generali.
71-bisUdienza. L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
71-terRicorso per cassazione.
71-quaterComunicazioni. Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale
71-quinquies
71-sexies
72Uffici locali di esecuzione penale esterna
73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
74Consigli di aiuto sociale
75Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
76Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
77Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
78Assistenti volontari
79Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
80Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
81Attribuzioni degli assistenti sociali
82Attribuzioni degli educatori
83Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
84Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
85Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
86Personale per gli uffici di sorveglianza
87Norme di esecuzione
88Attuazione dei ruoli del personale
89Norme abrogate
90
91Copertura finanziaria
Allegati

Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 20

Articolo 20
Lavoro

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1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;
b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).
8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.
Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto.
10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.
11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.
12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.
13. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.
15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.