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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 40
Articolo 40
Autorita' competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.