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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 57
Articolo 57
Legittimazione alla richiesta di misure
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1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.