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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 51-ter
Articolo 51-ter
Sospensione cautelativa delle misure alternative
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1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinchè decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.