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Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Preambolo
1
Trattamento e rieducazione
2
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
4
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
4-bis
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
5
Caratteristiche degli edifici penitenziari
6
Locali di soggiorno e di pernottamento.
7
Vestiario e corredo
8
Igiene personale
9
Alimentazione
10
Permanenza all'aperto
11
Servizio sanitario
11-bis
Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
12
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
13
Individualizzazione del trattamento
13-bis
Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
14
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
14-bis
Regime di sorveglianza particolare.
14-ter
Reclamo
14-quater
Contenuti del regime di sorveglianza particolare
15
Elementi del trattamento
15-bis
Giustizia riparativa.
16
Regolamento dell'istituto
17
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
18
Colloqui, corrispondenza e informazione
18-bis
Colloqui a fini investigativi
18-ter
Limitazioni e controlli della corrispondenza
19
Istruzione
20
Lavoro
20-bis
Modalità di organizzazione del lavoro
20-ter
Lavoro di pubblica utilità
21
Lavoro all'esterno
21-bis
Assistenza all'esterno dei figli minori
21-ter
Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
22
Determinazione della remunerazione.
23
Remunerazione e assegni familiari
24
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
25
Peculio
25-bis
Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
25-ter
Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
26
Religione e pratiche di culto
27
Attività culturali, ricreative e sportive
28
Rapporti con la famiglia
29
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
30
Permessi
30-bis
Provvedimenti e reclami in materia di permessi
30-ter
Permessi premio
30-quater
Concessione dei permessi premio ai recidivi
31
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
33
Isolamento
34
Perquisizione personale
35
Diritto di reclamo
35-bis
Reclamo giurisdizionale
35-ter
Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
36
Regime disciplinare
37
Ricompense
38
Infrazioni disciplinari
39
Sanzioni disciplinari
40
Autorità competente a deliberare le sanzioni
41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
41-bis
Situazioni di emergenza
42
Trasferimenti
42-bis
Traduzioni.
43
Dimissione
44
Nascite, matrimoni, decessi
45
46
Assistenza post-penitenziaria
47
Affidamento in prova al servizio sociale
47-bis
47-ter
Detenzione domiciliare
47-quater
Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
47-quinquies
Detenzione domiciliare speciale
47-sexies
Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
48
Regime di semilibertà
49
50
Ammissione alla semilibertà
50-bis
51
Sospensione e revoca del regime di semilibertà
51-bis
Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
51-ter
Sospensione cautelativa delle misure alternative
51-quater
Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
52
Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
53
Licenze agli internati
53-bis
Computo del periodo di permesso o licenza
54
Liberazione anticipata
55
Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
56
57
Legittimazione alla richiesta di misure
58
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
58-bis
58-ter
Persone che collaborano con la giustizia
58-quater
Divieto di concessione di benefici
58-quinquies
Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.
59
Istituti per adulti
60
Istituti di custodia preventiva
61
Istituti per l'esecuzione delle pene
62
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
63
Centri di osservazione
64
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
65
Istituti per infermi e minorati
66
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
67
Visite agli istituti
67-bis
Visite alle camere di sicurezza.
68
Uffici di sorveglianza
69
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
69-bis
Procedimento in materia di liberazione anticipata
70
Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
70-bis
Presidente del tribunale di sorveglianza.
70-ter
Nuove denominazioni.
71
Norme generali.
71-bis
Udienza. L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
71-ter
Ricorso per cassazione.
71-quater
Comunicazioni. Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale
71-quinquies
71-sexies
72
Uffici locali di esecuzione penale esterna
73
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
74
Consigli di aiuto sociale
75
Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
76
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
77
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
78
Assistenti volontari
79
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
80
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
81
Attribuzioni degli assistenti sociali
82
Attribuzioni degli educatori
83
Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
84
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
85
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
86
Personale per gli uffici di sorveglianza
87
Norme di esecuzione
88
Attuazione dei ruoli del personale
89
Norme abrogate
90
91
Copertura finanziaria
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 09-08-1975 - Suppl. Ordinario
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 67-bis
Articolo 67-bis
Visite alle camere di sicurezza
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza