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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 31
Articolo 31
(( (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
.
1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.