Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Preambolo
1 Trattamento e rieducazione
2Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
3Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
4Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
4-bisDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
5Caratteristiche degli edifici penitenziari
6 Locali di soggiorno e di pernottamento.
7Vestiario e corredo
8Igiene personale
9Alimentazione
10Permanenza all'aperto
11 Servizio sanitario
11-bis Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
12Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
13Individualizzazione del trattamento
13-bis Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
14Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
14-bisRegime di sorveglianza particolare.
14-terReclamo
14-quaterContenuti del regime di sorveglianza particolare
15Elementi del trattamento
15-bis Giustizia riparativa.
16Regolamento dell'istituto
17Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
18Colloqui, corrispondenza e informazione
18-bisColloqui a fini investigativi
18-terLimitazioni e controlli della corrispondenza
19Istruzione
20 Lavoro
20-bisModalità di organizzazione del lavoro
20-ter Lavoro di pubblica utilità
21Lavoro all'esterno
21-bisAssistenza all'esterno dei figli minori
21-terVisite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
22 Determinazione della remunerazione.
23Remunerazione e assegni familiari
24Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
25Peculio
25-bisCommissioni regionali per il lavoro penitenziario
25-ter Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
26Religione e pratiche di culto
27Attività culturali, ricreative e sportive
28Rapporti con la famiglia
29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
30Permessi
30-bisProvvedimenti e reclami in materia di permessi
30-terPermessi premio
30-quaterConcessione dei permessi premio ai recidivi
31 Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
32Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
33 Isolamento
34Perquisizione personale
35 Diritto di reclamo
35-bisReclamo giurisdizionale
35-ter Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
36Regime disciplinare
37Ricompense
38Infrazioni disciplinari
39Sanzioni disciplinari
40Autorità competente a deliberare le sanzioni
41Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
41-bisSituazioni di emergenza
42Trasferimenti
42-bisTraduzioni.
43Dimissione
44Nascite, matrimoni, decessi
45
46Assistenza post-penitenziaria
47Affidamento in prova al servizio sociale
47-bis
47-terDetenzione domiciliare
47-quaterMisure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
47-quinquiesDetenzione domiciliare speciale
47-sexiesAllontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
48Regime di semilibertà
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50Ammissione alla semilibertà
50-bis
51Sospensione e revoca del regime di semilibertà
51-bisSopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
51-ter Sospensione cautelativa delle misure alternative
51-quater Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
52Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
53Licenze agli internati
53-bisComputo del periodo di permesso o licenza
54Liberazione anticipata
55Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
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57 Legittimazione alla richiesta di misure
58Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
58-bis
58-terPersone che collaborano con la giustizia
58-quaterDivieto di concessione di benefici
58-quinquies Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.
59Istituti per adulti
60Istituti di custodia preventiva
61Istituti per l'esecuzione delle pene
62Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
63Centri di osservazione
64Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
65Istituti per infermi e minorati
66 Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
67Visite agli istituti
67-bis Visite alle camere di sicurezza.
68Uffici di sorveglianza
69Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
69-bisProcedimento in materia di liberazione anticipata
70Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
70-bisPresidente del tribunale di sorveglianza.
70-terNuove denominazioni.
71Norme generali.
71-bisUdienza. L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
71-terRicorso per cassazione.
71-quaterComunicazioni. Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale
71-quinquies
71-sexies
72Uffici locali di esecuzione penale esterna
73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
74Consigli di aiuto sociale
75Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
76Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
77Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
78Assistenti volontari
79Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
80Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
81Attribuzioni degli assistenti sociali
82Attribuzioni degli educatori
83Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
84Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
85Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
86Personale per gli uffici di sorveglianza
87Norme di esecuzione
88Attuazione dei ruoli del personale
89Norme abrogate
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91Copertura finanziaria
Allegati

Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 47-ter

Articolo 47-ter
Detenzione domiciliare

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.
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1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; (65)
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; (93)
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.(96)
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.
1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. (65) (93)
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.
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