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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 30-quater
Articolo 30-quater
Concessione dei permessi premio ai recidivi
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e
d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
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