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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 48
Articolo 48
Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.
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COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.