Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Preambolo
1 Trattamento e rieducazione
2Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
3Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
4Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
4-bisDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
5Caratteristiche degli edifici penitenziari
6 Locali di soggiorno e di pernottamento.
7Vestiario e corredo
8Igiene personale
9Alimentazione
10Permanenza all'aperto
11 Servizio sanitario
11-bis Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
12Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
13Individualizzazione del trattamento
13-bis Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
14Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
14-bisRegime di sorveglianza particolare.
14-terReclamo
14-quaterContenuti del regime di sorveglianza particolare
15Elementi del trattamento
15-bis Giustizia riparativa.
16Regolamento dell'istituto
17Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
18Colloqui, corrispondenza e informazione
18-bisColloqui a fini investigativi
18-terLimitazioni e controlli della corrispondenza
19Istruzione
20 Lavoro
20-bisModalità di organizzazione del lavoro
20-ter Lavoro di pubblica utilità
21Lavoro all'esterno
21-bisAssistenza all'esterno dei figli minori
21-terVisite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
22 Determinazione della remunerazione.
23Remunerazione e assegni familiari
24Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
25Peculio
25-bisCommissioni regionali per il lavoro penitenziario
25-ter Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
26Religione e pratiche di culto
27Attività culturali, ricreative e sportive
28Rapporti con la famiglia
29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
30Permessi
30-bisProvvedimenti e reclami in materia di permessi
30-terPermessi premio
30-quaterConcessione dei permessi premio ai recidivi
31 Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
32Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
33 Isolamento
34Perquisizione personale
35 Diritto di reclamo
35-bisReclamo giurisdizionale
35-ter Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
36Regime disciplinare
37Ricompense
38Infrazioni disciplinari
39Sanzioni disciplinari
40Autorità competente a deliberare le sanzioni
41Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
41-bisSituazioni di emergenza
42Trasferimenti
42-bisTraduzioni.
43Dimissione
44Nascite, matrimoni, decessi
45
46Assistenza post-penitenziaria
47Affidamento in prova al servizio sociale
47-bis
47-terDetenzione domiciliare
47-quaterMisure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
47-quinquiesDetenzione domiciliare speciale
47-sexiesAllontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
48Regime di semilibertà
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50Ammissione alla semilibertà
50-bis
51Sospensione e revoca del regime di semilibertà
51-bisSopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
51-ter Sospensione cautelativa delle misure alternative
51-quater Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
52Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
53Licenze agli internati
53-bisComputo del periodo di permesso o licenza
54Liberazione anticipata
55Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
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57 Legittimazione alla richiesta di misure
58Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
58-bis
58-terPersone che collaborano con la giustizia
58-quaterDivieto di concessione di benefici
58-quinquies Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.
59Istituti per adulti
60Istituti di custodia preventiva
61Istituti per l'esecuzione delle pene
62Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
63Centri di osservazione
64Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
65Istituti per infermi e minorati
66 Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
67Visite agli istituti
67-bis Visite alle camere di sicurezza.
68Uffici di sorveglianza
69Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
69-bisProcedimento in materia di liberazione anticipata
70Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
70-bisPresidente del tribunale di sorveglianza.
70-terNuove denominazioni.
71Norme generali.
71-bisUdienza. L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
71-terRicorso per cassazione.
71-quaterComunicazioni. Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale
71-quinquies
71-sexies
72Uffici locali di esecuzione penale esterna
73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
74Consigli di aiuto sociale
75Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
76Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
77Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
78Assistenti volontari
79Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
80Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
81Attribuzioni degli assistenti sociali
82Attribuzioni degli educatori
83Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
84Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
85Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
86Personale per gli uffici di sorveglianza
87Norme di esecuzione
88Attuazione dei ruoli del personale
89Norme abrogate
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91Copertura finanziaria
Allegati

Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 21

Articolo 21
Lavoro all'esterno

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
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4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.