Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Preambolo
1 Trattamento e rieducazione
2Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
3Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
4Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
4-bisDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
5Caratteristiche degli edifici penitenziari
6 Locali di soggiorno e di pernottamento.
7Vestiario e corredo
8Igiene personale
9Alimentazione
10Permanenza all'aperto
11 Servizio sanitario
11-bis Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
12Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
13Individualizzazione del trattamento
13-bis Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
14Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
14-bisRegime di sorveglianza particolare.
14-terReclamo
14-quaterContenuti del regime di sorveglianza particolare
15Elementi del trattamento
15-bis Giustizia riparativa.
16Regolamento dell'istituto
17Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
18Colloqui, corrispondenza e informazione
18-bisColloqui a fini investigativi
18-terLimitazioni e controlli della corrispondenza
19Istruzione
20 Lavoro
20-bisModalità di organizzazione del lavoro
20-ter Lavoro di pubblica utilità
21Lavoro all'esterno
21-bisAssistenza all'esterno dei figli minori
21-terVisite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
22 Determinazione della remunerazione.
23Remunerazione e assegni familiari
24Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
25Peculio
25-bisCommissioni regionali per il lavoro penitenziario
25-ter Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
26Religione e pratiche di culto
27Attività culturali, ricreative e sportive
28Rapporti con la famiglia
29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
30Permessi
30-bisProvvedimenti e reclami in materia di permessi
30-terPermessi premio
30-quaterConcessione dei permessi premio ai recidivi
31 Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
32Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
33 Isolamento
34Perquisizione personale
35 Diritto di reclamo
35-bisReclamo giurisdizionale
35-ter Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
36Regime disciplinare
37Ricompense
38Infrazioni disciplinari
39Sanzioni disciplinari
40Autorità competente a deliberare le sanzioni
41Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
41-bisSituazioni di emergenza
42Trasferimenti
42-bisTraduzioni.
43Dimissione
44Nascite, matrimoni, decessi
45
46Assistenza post-penitenziaria
47Affidamento in prova al servizio sociale
47-bis
47-terDetenzione domiciliare
47-quaterMisure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
47-quinquiesDetenzione domiciliare speciale
47-sexiesAllontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
48Regime di semilibertà
49
50Ammissione alla semilibertà
50-bis
51Sospensione e revoca del regime di semilibertà
51-bisSopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
51-ter Sospensione cautelativa delle misure alternative
51-quater Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
52Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
53Licenze agli internati
53-bisComputo del periodo di permesso o licenza
54Liberazione anticipata
55Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
56
57 Legittimazione alla richiesta di misure
58Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
58-bis
58-terPersone che collaborano con la giustizia
58-quaterDivieto di concessione di benefici
58-quinquies Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.
59Istituti per adulti
60Istituti di custodia preventiva
61Istituti per l'esecuzione delle pene
62Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
63Centri di osservazione
64Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
65Istituti per infermi e minorati
66 Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
67Visite agli istituti
67-bis Visite alle camere di sicurezza.
68Uffici di sorveglianza
69Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
69-bisProcedimento in materia di liberazione anticipata
70Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
70-bisPresidente del tribunale di sorveglianza.
70-terNuove denominazioni.
71Norme generali.
71-bisUdienza. L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
71-terRicorso per cassazione.
71-quaterComunicazioni. Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale
71-quinquies
71-sexies
72Uffici locali di esecuzione penale esterna
73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
74Consigli di aiuto sociale
75Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
76Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
77Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
78Assistenti volontari
79Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
80Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
81Attribuzioni degli assistenti sociali
82Attribuzioni degli educatori
83Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
84Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
85Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
86Personale per gli uffici di sorveglianza
87Norme di esecuzione
88Attuazione dei ruoli del personale
89Norme abrogate
90
91Copertura finanziaria
Allegati

Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 41-bis

Articolo 41-bis
Situazioni di emergenza

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operativita' del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa.
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; (75)
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
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f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. (90) (106)
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.