Menu
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 23
Articolo 23
Remunerazione e assegni familiari
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.
20