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Legge 26 luglio 1975, n. 354, Articolo 25-ter
Articolo 25-ter
Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
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1. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.