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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 7-ter
Articolo 7-ter
Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data