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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 29
Articolo 29
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.
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2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.