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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 35
Articolo 35
Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad
assolvere agli obblighi
di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto
dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo
, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».
«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3
del presente articolo
hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.