Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR , nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
4Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
4-bis Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.
5Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
6Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
6-bis Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR.
6-ter Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria.
7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
7-bis Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi.
7-ter Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici.
8Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
8-bis Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
10Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2
11Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
13Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
14-bis Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma.
15Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
15-bis Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.
16Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
18Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
18-bis Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale.
19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
22Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
23Equipe formative territoriali
24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
26Disposizioni in materia di università e ricerca
27Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
28Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
29-bis Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
31Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»
31-bis Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016.
31-ter Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata.
32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR.
35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
37Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
38Disposizioni in materia di crisi di impresa
39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
41Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
42Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico
43Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico
45-bis Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS.
46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
47-bis Introduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
49-bis Impianti alimentati a biomassa solida.
50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR
51Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
51-bis Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
53Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
54Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
55Agenzia italiana per la gioventù
56Disposizione finanziaria
57Clausola di salvaguardia
58Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 31

Articolo 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»

1.
All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
, la parola: «agisce» è sostituita dalle seguenti: «puo' agire».
2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di
fattibilità tecnico-economica
, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado,
messa in sicurezza di aree e
ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77
del 2021 per
l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle
risorse idriche e alla
riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al
comma 2
, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423
...
, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 422,
al Commissario straordinario
per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento
del rinnovo dell'armamento della metropolitana
linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
terzo periodo
, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti,
corredati dell'attestazione
dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP,
ai sensi dell'articolo 13
, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni
;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
.
425-ter. In relazione agli interventi
previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422
, si applicano, altresì,
in quanto compatibili
, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità
».
b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"
.
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190