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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 24
Articolo 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di
8 milioni
di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024
.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";
b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi".