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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 39
Articolo 39
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.