Menu
Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 43
Articolo 43
Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.