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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 10
Articolo 10
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, ((componente 1)), Asse 2
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1,
componente 1
, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia puo' chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».
2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile,"
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.