Menu
Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 27
Articolo 27
Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo
Ministero
di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.
3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.