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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 19
Articolo 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 »
; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto"
; a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC"
. b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"
.
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti"
. 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list"
. "2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list"
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti
, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con decreto del Capo del dipartimento
competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.»; c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.