Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR , nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
4Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
4-bis Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.
5Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
6Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
6-bis Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR.
6-ter Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria.
7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
7-bis Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi.
7-ter Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici.
8Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
8-bis Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
10Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2
11Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
13Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
14-bis Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma.
15Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
15-bis Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.
16Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
18Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
18-bis Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale.
19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
22Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
23Equipe formative territoriali
24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
26Disposizioni in materia di università e ricerca
27Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
28Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
29-bis Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
31Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»
31-bis Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016.
31-ter Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata.
32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR.
35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
37Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
38Disposizioni in materia di crisi di impresa
39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
41Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
42Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico
43Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico
45-bis Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS.
46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
47-bis Introduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
49-bis Impianti alimentati a biomassa solida.
50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR
51Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
51-bis Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
53Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
54Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
55Agenzia italiana per la gioventù
56Disposizione finanziaria
57Clausola di salvaguardia
58Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 19

Articolo 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 »
; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto"
;
a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC"
.
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"
.
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti"
.
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list"
.
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti con decreto del
Capo del dipartimento
competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.»;
c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.