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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 22
Articolo 22
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei
Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni
di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:
a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
b) 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835
per l'anno 2030 ed euro
7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.