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Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 16
Articolo 16
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie,
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle
i beni statali
in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle
regole di Eurostat
, per l'affidamento delle attività di progettazione
, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili
di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio puo' costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175